PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai trattamenti pensionistici già a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, aventi decorrenza, originaria o di riliquidazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, compresa tra il 1o luglio 1982 e il 31 dicembre 1987, si applicano i miglioramenti previsti ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
      2. I trattamenti pensionistici riliquidati ai sensi del comma 1 secondo modalità applicative stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica dalla data di decorrenza originaria.

Art. 2.

      1. I trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali aventi decorrenza anteriore al 1o luglio 1982 sono riliquidati, con l'applicazione dei coefficienti calcolati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 294, secondo le modalità previste dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

      1. La riliquidazione dei trattamenti pensionistici effettuata ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge riassorbe gli aumenti disposti ai sensi del decreto del

 

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Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 32, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1989, n. 369, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 294.

Art. 4.

      1. Gli aumenti disposti ai sensi della presente legge si applicano ai trattamenti pensionistici corrisposti ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione delle pensioni dirette.

Art. 5.

      1. Ai fini del godimento della riliquidazione e dei miglioramenti disposti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2007 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.